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Appello in difesa della Costituzione
Cento
costituzionalisti, ordinari di diritto
costituzionale e discipline equivalenti (tra essi gli ex
presidenti della Consulta Valerio Onida, Gustavo Zagrebelsky e Leopoldo Elia),
vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative
intese:
1)a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del
30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena
della reclusione superiore a dieci anni;
2) a reintrodurre nel nostro ordinamento
l'immunità temporanea
per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica,
dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e
Senato anche prima
dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1
comma 2 della legge n.
140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con la sentenza
n. 24 del 2004, premesso che l'art. 1, comma 2 della
Costituzione, nell'affermare
che "La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione", esclude che il popolo
possa, col suo voto, rendere
giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che
questi, per il solo
fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal
doveroso rispetto della
Carta costituzionale,
rilevano, con riferimento alla legge
di conversione del
decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter
introdotti con emendamento
a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di
legittimità costituzionale
perché:
a) essendo del tutto estranei alla logica del
cosiddetto decreto-sicurezza,
difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed
urgenza richiesti
dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171
del 2007 e n.
128 del 2008);
b) violano il principio della ragionevole durata dei
processi (art.
111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti
dell'uomo);
c) pregiudicano
l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in
conseguenza
della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il
corso dei processi,
ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri - flessibili -
cui gli uffici giudiziari
debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d'udienza;
d) la data del 30
giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e
razionale;
e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così
generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti
effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi
sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con
riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo
genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle
sopraindicate quattro alte cariche, viola, oltre alla
ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà
dell'azione penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost.,
secondo il quale tutti i cittadini "sono eguali davanti
alla legge".
Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in
favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango
costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed
esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per
contro, nel cosiddetto lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene
assunta non già come fondamento e limite dell'immunità
"funzionale", bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con
riferimento a reati "comuni".
Per ciò che attiene all'analogo art. 1, comma 2 della legge n.
140 del 2003, i sottoscritti
rilevano che, nel dichiararne l'incostituzionalità con la
citata sentenza
n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a
constatare che la previsione
legislativa in questione difettava di tanti requisiti e
condizioni (tra cui la doverosa indicazione del presupposto - e cioè dei reati
a cui l'immunità andrebbe applicata - e l'altrettanto doveroso pari trattamento dei
ministri e dei parlamentari nell'ipotesi dell'immunità, rispettivamente, del Premier e
dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente
contrastante con i principi dello Stato di diritto.
Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione
di fondo, qui sottolineata,
della necessità che qualsiasi forma di prerogativa
comportante deroghe
al principio di eguale sottoposizione di tutti alla
giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una
legge costituzionale.
Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti
ritengono opportuno ricordare che l'immunità temporanea per reati comuni è
prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese
con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga
immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun
ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento
spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.
Firmatari
Alessandro Pace (coordinatore della raccolta di firme) Valerio
Onida, Leopoldo Elia, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli,
Gianni Ferrara, Alessandro Pizzorusso, Sergio Bartole,
Michele Scudiero, Federico Sorrentino, Franco Bassanini,
Franco Modugno, Lorenza Carlassare, Umberto Allegretti, Adele Anzon Demmig,
Michela Manetti, Roberto Romboli, Stefano Sicardi, Lorenzo Chieffi, Giuseppe
Morbidelli, Cesare Pinelli, Gaetano Azzariti, Mario Dogliani, Enzo Balboni,
Alfonso Di Giovine, Mauro Volpi, Stefano Maria Cicconetti, Antonio Ruggeri, Augusto
Cerri, Francesco Bilancia, Antonio D'Andrea, Andrea Giorgis, Marco Ruotolo,
Andrea Pugiotto, Giuditta Brunelli, Pasquale Costanzo, Alessandro Torre, Silvio
Gambino, Marina Calamo Specchia, Ernesto Bettinelli, Gladio
Gemma, Roberto Pinardi, Giovanni Di Cosimo, Maria Cristina Grisolia, Antonino
Spadaro, Gianmario Demuro, Enrico Grosso, Anna Marzanati, Paolo Carrozza,
Giovanni Cocco, Massimo Carli, Renato Balduzzi, Paolo Carnevale,
Elisabetta Palici di Suni, Maurizio Pedrazza Gorlero, Guerino D'Ignazio, Vittorio
Angiolini, Roberto Toniatti, Alfonso Celotto, Antonio Zorzi Giustiniani, Roberto
Borrello, Tania Groppi, Marcello Cecchetti, Antonio Saitta, Marco Olivetti, Carmela
Salazar, Elena Malfatti, Ferdinando Pinto, Massimo Siclari, Francesco Rigano,
Francesco Rimoli, Mario Fiorillo, Aldo Bardusco, Eduardo Gianfrancesco, Maria
Agostina Cabiddu, Gian Candido De Martin, Nicoletta Marzona, Carlo
Colapietro, Vincenzo Atripaldi, Margherita Raveraira, Massimo Villone, Riccardo
Guastini, Emanuele Rossi, Sergio Lariccia, Angela Musumeci, Giuseppe Volpe, Omar
Chessa, Barbara Pezzini, Pietro Ciarlo, Sandro Staiano, Jörg Luther,
Agatino Cariola, Nicola Occhiocupo, Carlo Casanato, Maria Paola Viviani Schlein,
Carmine Pepe, Filippo Donati, Stefano Merlini, Paolo Caretti, Giovanni Tarli
Barbieri, Vincenzo Cocozza, Annamaria Poggi.
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